Art. 228

[1]Coloro che, non avendo, avuto assegnazione di alloggio, perdono la qualita' di socio a norma dell'art. 209, mantengono il diritto a concorrere, secondo l'originario ordine di iscrizione, all'assegnazione degli alloggi che per avventura divenissero disponibili per decadenza a causa di morosita'.

[2]All'assegnazione provvedera', su istanza degli interessati, la Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art228 · fonte su Normattiva