Art. 229

[1]Con la stipulazione del contratto di mutuo individuale, il socio acquista irrevocabilmente la proprieta' dell'alloggio, dalla quale non puo' essere dichiarato decaduto se non nei soli casi di morosita' disciplinati dagli articoli 66 e 103, comma terzo.

[2]Egli puo' quindi liberamente godere, anche mediante affitto, dell'alloggio e suoi accessori, ma non potra' destinarli ad usi che rechino, pregiudizio ad altri condomini.

[3]Ove si verifichi un tale uso, provvedera', su reclamo degli altri condomini interessati o del consiglio di amministrazione della cooperativa, la Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica.

[4]In ogni caso i contratti di affitto degli alloggi che non siano stati totalmente o parzialmente riscattati, debbono, per lo spazio di due anni dalla data del contratto di mutuo individuale, essere comunicati al Ministero dei lavori pubblici, che potra' opporsi, ove ve ne sia motivo. Non esercitata l'opposizione entro trenta giorni dalla recezione, il contratto di affitto ai intendera' approvato anche agli effetti dell'art. 81 della legge di registro 30 dicembre 1923 n. 3269 e diverra' eseguibile.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art229 · fonte su Normattiva