Art. 238
Ove, per mancato pagamento delle quote mensili e degli interessi di mora per le quote scadute, o di somme occorrenti per riparazioni indispensabili alla conservazione di un alloggio cooperativo, la Cassa depositi e prestiti riconosca la necessita' di provocare la vendita forzata del medesimo, il Ministero dei lavori pubblici puo', su richiesta del condomino, autorizzare la vendita anche per trattativa privata, purche' il prezzo relativo copra, oltre il credito della Cassa a valore di riscatto, le rate scadute di quote di manutenzione e di spese generali rimaste insolute e ogni altra partita liquidata.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva