Art. 239
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[1]Per il periodo di dieci anni a decorrere dal 1° aprile 1936 su tutte le controversie in materia di condominio, decide la Commissione di vigilanza su istanza da prodursi, sotto pena di decadenza, nel termine di un anno dal giorno in cui si e' verificato il fatto ovvero e' intervenuto il provvedimento che ha dato origine alla controversia.
[2]Nell'esercizio di tale funzione la Commissione e' composta di sette membri effettivi e due supplenti e decide con l'intervento di sette votanti.
[3]Contro la decisione della Commissione e' ammessa, entro giorni sessanta dalla notifica, opposizione per qualsiasi motivo alla Commissione stessa la quale decide in seduta plenaria. Essa puo' disporre nuove prove d'ufficio o su richiesta delle parti le quali hanno anche facolta' di fare nuove deduzioni ed eccezioni sull'oggetto della controversia.
[4]La Commissione in seduta plenaria e' costituita di undici membri effettivi e tre supplenti e decide con l'intervento di undici votanti.
[5]La decisione della Commissione plenaria sulla opposizione e' impugnabile, entro giorni novanta dalla notifica, con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.
[6]Nel caso di annullamento con rinvio, la Commissione di vigilanza deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 25 giugno 1946 · versione 0 su Normattiva