Art. 241
[1]Sono a carico delle cooperative a contributo erariale, dei privati, degli istituti od enti costruttori di case popolari od economiche, le spese per gite di servizio effettuate, nel loro interesse, da funzionari dello Stato.
[2]In tal caso competono le ordinarie indennita' di trasferta e di viaggio con gli aumenti previsti dalle norme vigenti per gite a carico di privati. Le relative distinte di indennita', trasmesse dal Ministero dei lavori pubblici, ai privati, alle cooperative, agli istituti od enti costruttori debbono essere pagate entro mesi tre dall'invio della parcella sotto pena di sospensione delle somministrazioni e dei contributi.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva