Art. 260
[1]Quando le condizioni economiche dell'assegnatario non gli consentano di acquistare la proprieta' della casa, puo' il Ministero dei lavori pubblici sentita la commissiono locale di cui all'art. 257, concedere la casa in uso.
[2]I canoni d'uso vengono determinati dal detto Ministero.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva