Art. 262
[1]Per la durata di dieci anni, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di acquisto di un alloggio affrancato a norma dell'art. 258, il proprietario non potra' farne alienazione se non previo nulla osta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici. Da parte degli aventi titolo alla assegnazione di case economiche e popolari del comune ove trovasi l'appartamento stesso, puo' osercitarsi diritto di prelazione.
[2]Il proprietario dell'alloggio che intenda alienarlo entro il decennio dovra' far pubblicare l'offerta nel foglio degli annunzi legali della provincia.
[3]Colui che intenda esercitare il diritto di prelazione deve notificare all'Amministrazione dei lavori pubblici e all'offerente la dichiarazione autentica d'accettazione e depositare presso la Cassa depositi e prestiti la somma indicata nell'offerta, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione dell'offerta medesima nel foglio degli annunzi legali.
[4]Nel caso di piu' concorrenti nell'esercizio del diritto di prelazione, decide insindacabilmente il Ministro per i lavori pubblici.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva