Art. 265
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 MARZO 1965, N. 225
Contro gli acquirenti, che si rendano morosi nel pagamento di due rate di ammortamento del debito e dei relativi accessori, si applicano le disposizioni dell'articolo 103, terzo e quinto comma, del presente testo unico.
Testo vigente dal 23 aprile 1965, tuttora in vigore · versione 28 su Normattiva