Art. 268
[1]I locali non destinati ad uso di abitazioni, esistenti nei fabbricati delle case economiche e popolari di Messina, possono essere venduti a quegli esercenti di commercio che non abbiano diritto a contributo o a sussidio governativo afferente a vani terranei di loro proprieta' ad uso di negozio, distrutti o danneggiati dal terremoto.
[2]Gli aventi diritto a contributo o a sussidio che non ne abbiano ancora usufruito, possono acquistare i locali suddetti, previa rinuncia al diritto medesimo.
[3]Coloro che abbiano comunque ceduto o alienato i loro diritti possono acquistare i locali previo versamento in tesoreria di somma corrispondente al contributo, calcolato al 100 per cento del diritto a mutuo relativo.
[4]Le domande di acquisto da parte degli esercenti di commercio sono sottoposte al parere della Commissione di cui all'art. 257.
[5]Gli attuali assegnatari dei locali summenzionati che dalla data di immissione in possesso ne abbiano direttamente usufruito per il loro commercio, sempre quando abbiano i requisiti prescritti per l'acquisto a norma dei precedenti commi, hanno anche diritto di prelazione, purche' siano nati in Messina e ivi residenti da non meno di quindici anni, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra o della Causa Fascista.
[6]La vendita dei locali suddetti puo' essere consentita anche in favore di associazioni, istituti od enti in genere, su conforme parere del prefetto di Messina.
[7]La vendita viene effettuata alle stesse condizioni, modalita' e vincoli stabiliti per la vendita degli alloggi economici e popolari.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva