Art. 273
[1]Alla costruzione delle case per gli impiegati dello Stato nel vecchio centro urbano di Reggio Calabria provvede l'Ente edilizio di Reggio Calabria. Alla costruzione delle case per gl'impiegati nei centri urbani di Messina e di Palmi provvede il Ministero dei lavori pubblici.
[2]Le case per impiegati costruite dal Ministero della guerra nei tre centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi sono gestite dall'Amministrazione militare ed assegnate od affittate ai dipendenti funzionari militari e civili con le norme stabilite da apposito regolamento.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva