Art. 281
[1]Un funzionario dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non superiore al 6° sara' incaricato, con decreto del Ministro pei lavori pubblici, della direzione dell'Ente edilizio ed avra' la rappresentanza legale dell'Ente.
[2]Il funzionario fa parte, con voto consultivo, del Consiglio d'amministrazione ed e' incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio medesimo.
[3]Inoltre a lui spettano tutte le altre attribuzioni demandate dal regolamento al direttore dell'Ente nonche' la facolta' di emettere le ordinanze per la revoca della concessione delle baracche e delle case e per lo sfratto dalle medesime.
[4]Le ordinanze stesse sono notificate, oltre che agli interessati, anche al prefetto per notizia. Contro tali ordinanze non e' ammesso alcun ricorso od azione.
[5]Le altre attribuzioni del Comune nei riguardi delle aree, delle baracche e delle case sono conferite al Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva