Art. 285
A servizio dell'Ente edilizio o per il disimpegno delle attribuzioni gia' di spettanza dell'Amministrazione comunale, possono essere assunti, col consenso di questa, impiegati di ruolo da essa dipendenti, rimanendo gli stipendi di cui sono provvisti a carico del bilancio comunale.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva