Art. 288
Sull'ammontare annuo dei fitti riscossi dall'Ente edilizio sara' accantonata una quota pari al 20 per cento, di cui il 15 per cento e' destinato alla formazione di un fondo di riserva; da impiegarsi in titoli emessi o garantiti dallo Stato per l'ammortamento dei capitali investiti nelle costruzioni, e il 5 por cento per la costituzione di altro fondo di riserva speciale per sopperire alle maggiori spese di manutenzione dei fabbricati.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva