Art. 317
E' fatto divieto al concessionario ed al locatario di sub-locare in tutto o in parte, con o senza mobilio, i locali concessi od affittati e comunque di cederli in uso anche senza corrispettivo e di mutarne la destinazione.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva