Art. 327

L'acquisto, la costruzione, la direzione e la sorveglianza dei lavori, i collaudi e tutte le operazioni d'indole tecnica sono affidati alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato che li esegue a mezzo dei propri uffici tecnici, applicando le modalita' e le norme di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, col quale l'Amministrazione ferroviaria e' stata incaricata della costruzione degli edifici postali e telegrafici.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art327 · fonte su Normattiva