Art. 301
Gli studi, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione ed il collaudo dei lavori riguardanti la costruzione delle case, sono affidati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la quale provvede, con separata gestione, al funzionamento tecnico ed amministrativo dell'azienda.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva