Art. 33
Gli atti giudiziari che gli istituti compiono nei procedimenti di cui all'art. 32, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Gli atti giudiziari che gli istituti compiono nei procedimenti di cui all'art. 32, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art33 · fonte su Normattiva