Art. 332
[1]L'Amministrazione stabilisce, in base al costo di costruzione, il reddito totale ricavabile da ciascun fabbricato tenuto conto dell'interesse del capitale impiegato, aumentato di una quota percentuale del capitale stesso a titolo di spese generali di amministrazione, manutenzione, illuminazione, fornitura di acqua, e, ove occorra, della imposta e sovraimposte sui fabbricati.
[2]I canoni sono soggetti a revisione almeno ogni triennio.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva