Art. 338
[1]II concessionario e' tenuto a lasciare libero ed a porre a disposizione l'alloggio entro mesi tre dalla data del provvedimento che per qualsiasi motivo lo esoneri dal servizio attivo.
[2]In caso di trasloco, la concessione s'intendera' revocata alla scadenza del mese entro il quale il trasloco stesso deve effettuarsi, con facolta' alla famiglia di continuare nella occupazione dell'alloggio, dietro pagamento del corrispettivo mensile, per un ulteriore periodo non superiore a mesi due.
[3]In caso di morte del concessionario, i componenti la famiglia gia' secolui conviventi, devono lasciare libero l'alloggio non oltre mesi sei dalla data del decesso.
[4]E' riservata all'Amministrazione la facolta' di revocare, in qualsiasi momento per gravi motivi, la concessione.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva