Art. 342
E' riservata alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi la facolta' di dettare norme per la disciplina delle concessioni, per i servizi di portineria e per quanto riguarda in genere l'uso degli alloggi e degli accessori.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva