Art. 346

[1]L'Istituto puo', pel raggiungimento dei suoi fini, compiere le seguenti operazioni:

[2]1° acquistare terreni e renderli edificabili;

[3]2° ricevere le aree o complessi di aree edificatorie ceduti dal Demanio dello Stato a norma dell'art. 374;

[4]3° costruire od eccezionalmente acquistare o rilevare case da altri enti e provvedere a quanto occorre per l'adattamento, per la manutenzione e la buona conservazione di esse;

[5]4° contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito fondiario.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art346 · fonte su Normattiva