Art. 347
[1]Le case costruite od eccezionalmente acquistate dall'Istituto, debbono possedere i requisiti della casa popolare od economica secondo le norme vigenti. I fabbricati, salvo casi eccezionali, debbono essere costruiti a sistema intensivo col criterio di assicurare la maggiore economia di spesa e di utilizzare lo spazio in modo da ricavare il massimo numero di alloggi, con divieto di adattamenti non economici.
[2]La proprieta' delle case appartiene all'Istituto, dal quale sono concesse in affitto secondo norme e modalita' stabilite negli articoli seguenti.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva