Art. 359
[1]I canoni di affitto di tutte le costruzioni dell'Istituto devono affluire a due conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti, il primo per le costruzioni in Roma ed il secondo per quelle nelle altre localita'. La Cassa medesima prelevera', alle prescritte scadenze e con diritto di assoluta prelazione, le somme dovutele secondo i piani di ammortamento dei mutui.
[2]I depositi cauzionali a garanzia degli affitti di tutte le costruzioni dell'Istituto sono versati in apposito conto corrente istituito presso la Cassa medesima con la denominazione di «Depositi di garanzia pei fitti dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato».
[3]Il conto corrente gia' «Fondo di garanzia dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato» mantenuto per gli scopi indicati nello statuto del cessato Istituto approvato con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1284, e' denominato «Fondo di garanzia dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quale successore dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato».
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva