Art. 361
[1]L'esercizio finanziario ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.
[2]Il bilancio preventivo dev'essere approvato entro dicembre ed il conto consuntivo entro marzo.
[3]Il bilancio riepiloga tutte le entrate e le spese preventivate od accertate nell'esercizio, compresi i conti di costruzione, includendo gli stanziamenti per la riserva patrimoniale, per la riserva di garanzia e per i fondi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
[4]Le somme strettamente occorrenti pel servizio giornaliero di cassa, nei limiti da determinarsi col regolamento interno, sono depositate in conto corrente presso un istituto pubblico di credito e le disponibilita' finanziarie vengono investite in titoli di rendita dello Stato o garantiti dallo Stato o versato in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti.
[5]Le economie realizzate e che potranno essere dall'Istituto realizzate sulle spese generali inerenti alla costruzione dei fabbricati e all'amministrazione di quelli in reddito, sono devolute alle riserve di cui al terzo comma del presente articolo.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva