Art. 362
[1]Un collegio di revisori di conti composto di quattro membri effettivi e di altrettanti supplenti da nominarsi rispettivamente dai Ministri per i lavori pubblici, per le finanze, per la guerra e per le corporazioni, nonche' di un rappresentante della Cassa depositi e prestiti, ha il compito:
[2]di esaminare le scritture contabili e i documenti giustificativi, facendo presenti le eventuali osservazioni al Presidente dell'Istituto, di rivedere il bilancio consuntivo;
[3]di rivedere la contabilita' ed i bilanci dell'Istituto;
[4]di redigere la relazione al Comitato centrale.
[5]Ai revisori puo' essere assegnato un compenso nella misura da stabilirsi dal Comitato centrale.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva