Art. 371
[1]Presso la Cassa depositi e prestiti e' costituito con le somministrazioni fatte dall'Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato a sensi del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 27 convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 985 un fondo per la concessione di un contributo destinato a mitigare i canoni di affitto degli alloggi in proporzione ai maggiori costi delle costruzioni, secondo le deliberazioni del Comitato centrale dell'Istituto.
[2]Sono esclusi dal beneficio di detti contributi gli alloggi dati in affitto a coloro che non siano iscritti all'Opera suddetta e quelli del cessato Istituto romano cooperativo.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva