Art. 379
[1]Gli alloggi sono dati in affitto mediante contratti a termine, rinnovabili, dalle rappresentanze dell'Istituto o devono essere abitati esclusivamente dal locatario e dalle persone che risultino conviventi e a suo carico.
[2]L'importo del canone di affitto di ciascun alloggio sara' costituito dalla rispettiva quota di interessi, dalla quota proporzionale per manutenzione e spese generali, e da quella occorrente alla costituzione di un fondo di garanzia per gli eventuali sfitti, svalutazioni ed altri oneri imprevisti.
[3]Le rappresentanze dell'Istituto stabiliscono la misura del canone in base ai criteri sopraindicati e secondo le istruzioni che saranno date dal comitato centrale.
[4]I corrispettivi di affitto per le case costruite in una stessa citta', in tempi ed a costi diversi devono essere, in massima, perequati tenendo conto delle loro speciali condizioni.
[5]Il Regolamento di cui all'art. 393 stabilira' norme relative alla decorrenza ed alla cessazione dei canoni di affitto.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva