Art. 386
[1]Costituiscono motivo di risoluzione dei contratti di affitto:
- a)il trasferimento;
- b)l'uso irregolare dell'alloggio;
- c)la destituzione o le dimissioni dall'impiego;
- d)il collocamento a riposo, la cessazione comunque dal servizio attivo del personale militare per gli alloggi di cui agli art. 343 (comma 2°), 345 lett. b) e la morte del locatario.
[2]Il regolamento previsto dall'art. 393 determinera' in quali casi e per quale periodo di tempo l'alloggio concesso potra' essere mantenuto dopo il collocamento a riposo del locatario o conservato, in caso di sua morte, in uso alla vedova od ai figli minorenni.
[3]La risoluzione dei contratti di locazione e', con ordinanza motivata, dichiarata, secondo i casi, dal Presidente dell'Istituto sentito il Comitato centrale o dai presidenti delle rappresentanze di esso sentiti i rispettivi comitati ovvero dai rappresentanti di cui al 4° comma dell'art. 355. Allo stesso modo si procede in caso di morosita' e di abusiva od irregolare occupazione di case o di locali dell'Istituto.
[4]Per gli alloggi poi locati a soci del cessato Istituto romano cooperativo, i casi di risoluzione dei contratti sono quelli previsti dallo statuto.
[5]Tali ordinanze hanno forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge e alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvedera' in via amministrativa a mezzo del personale stesso dell'Istituto il quale potra' richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva