Art. 42
[1]Il trasferimento della proprieta' degli alloggi costruiti col concorso dello Stato, locali con patto di futura vendita, si effettua col contratto di compra-vendita da stipularsi allo scadere della locazione la cui durata non puo' eccedere i 25 anni.
[2]Qualora nel corso della locazione l'inquilino od i suoi eredi non osservino le norme per l'inquilinato, perdono, a titolo di penale, le somme eventualmente versate in conto acquisto, senza pregiudizio dello sfratto.
[3]Gli schemi dei compromessi di vendita o di locazione con patto di futura vendita e gli schemi dei relativi contratti sono approvati preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva