Art. 45
[1]I comuni sono autorizzati:
[2]1° a stanziare somme nei loro bilanci per sovvenzionare enti e societa' per la costruzione di case popolari od economiche, ed a concorrere nella spesa per costruzione e miglioramenti di tali case e nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dagli enti e societa' predetti;
[3]2° a cedere per la costruzione di case popolari od economiche, terreni propri o espropriati a mente dell'art. 46, gratuitamente o a prezzo di costo ovvero mediante corresponsione di canone annuo, in perpetuo o per un dato numero di anni;
[4]3° a creare, quando si tratti di comuni superiori a centomila abitanti, uffici delle abitazioni con facolta' di sorveglianza sul mercato delle abitazioni, uffici ai quali i proprietari di case debbono denunziare la disponibilita' di locali ed i relativi affitti entro cinque giorni dal loro verificarsi sotto le comminatorie prescritte per le denuncie anagrafiche.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva