Art. 5
L'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a cooperative edilizie a proprieta' individuale, ha inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data in cui il fabbricato sia dichiarato abitabile.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva