Art. 51
Al Ministero dei lavori pubblici e' demandata la vigilanza, da esercitarsi anche mediante ispezioni, sulle societa', enti, istituti o sezioni, e privati, in quanto costruiscano case popolari od economiche, ferme restando per le cooperative edilizie non fruenti di contributo erariale le disposizioni contenute nel Capo I del titolo VII.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva