Art. 60
Salvo le disposizioni dell'art. 80, non puo' procedersi alla spropriazione della casa popolare od economica che in mancanza di altri beni mobili od immobili, fatta eccezione per i crediti previsti dal presente testo unico, per i crediti dell'imprenditore della costruzione o per quelli degli operai che vi hanno lavorato.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva