Art. 61
[1]L'istituto mutuante, qualora l'ente od il socio mutuatario sia in arretrato col pagamento di una semestralita', puo', indipendentemente da ogni atto di esecuzione, chiedere al presidente del tribunale competente la nomina di un sequestratario il quale provvede alla riscossione dei fitti e di ogni altro credito.
[2]La presente disposizione non ai applica agli enti ed alle societa' che abbiano ottenuto, per le costruzioni, il contributo erariale nel pagamento degli interessi.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva