Art. 64
[1]Gli impieghi e i salariati di pubbliche amministrazioni pei quali e' ammessa dalle disposizioni vigenti la cessione del quinto dello stipendio o della mercede, hanno facolta' di rilasciare delega, con tutto le garanzie previste dalle disposizioni stesse, fino alla meta' dello stipendio o della mercede, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle societa' di cui all'art. 16. Le delegazioni sono riversibili sulla pensione fino ad estinzione del debito.
[2]La delegazione puo' essere fatta a favore degli istituti finanziatori nonche' degli enti o societa' mutuanti o degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando, con la polizza, si sia ottenuto un mutuo da servire per il pagamento dell'alloggio.
[3]Sull'importo della ritenuta per delegazione rilasciata pel pagamento del prezzo o della pigione degli alloggi, non puo' prevalere altra successiva cessione ne' sono ammissibili pignoramenti o sequestri.
[4]In nessun caso le delegazioni e le cessioni possono, per qualsiasi titolo, superare nel loro totale la meta' dello stipendio o della mercede.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva