Art. 58Facoltà e limiti delle deleghe

Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1 hanno facolta' di rilasciare delega, fino alla meta' dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle societa' di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito. La delegazione puo' essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o societa' mutuanti, nonche' degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando con la polizza si sia ottenuto un mutuo destinato al pagamento del prezzo dell'alloggio.

Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art58 · fonte su Normattiva