Art. 72
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[1]Nessuna assegnazione di contributo erariale puo' aver luogo a favore di cooperative, a meno che non trattisi di societa' legalmente costituite, in origine, entro il 13 novembre 1921 e per conto delle quali sia stata presentata domanda di contributo entro il 31 marzo 1921, salvo il disposto del comma successivo.
[2]Le cooperative concessionarie di contributo erariale hanno facolta' di formare sezioni autonome alle quali puo' essere anche esteso il beneficio del contributo. Esse sezioni costituiscono nuove cooperative completamente distinte da quelle di origine, con propria amministrazione e gestione e debbono provvedere alle prenotazioni ed assegnazioni degli alloggi a favore dei propri soci e, in mancanza, degli aspiranti soci, senza che i soci e gli aspiranti delle cooperative di origine possano vantare alcun diritto verso le sezioni predette.
[3]La Cassa depositi e prestiti e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato hanno rispettivamente facolta' di costituire in sezioni a se', con amministrazione e gestione autonome, i soci assegnatari di ciascuno dei fabbricati intensivi costruiti da unica cooperativa.
Testo vigente dal 5 agosto 1938 al 20 agosto 1948 · versione 0 su Normattiva