Art. 76
[1]Le cooperative fruenti di contributo erariale debbono, di regola, procedere all'appalto dei lavori riflettenti la costruzione dei fabbricati mediante licitazione privata fra almeno cinque ditte.
[2]Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze da apprezzarsi preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza, non possa essere utilmente seguita la forma della licitazione privata, l'appalto potra' seguire a trattativa privata.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva