Art. 78
[1]Gli enti costruttori devono uniformarsi per la contabilita' dei lavori alle norme del regolamento per la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e tenere quindi al corrente ed a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza almeno i seguenti atti:
- 1)il giornale dei lavori;
- 2)il libretto di misura dei lavori e delle provviste;
- 3)il registro di contabilita';
- 4)il sommario del registro di contabilita'.
[2]Le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione dette ferrovie dello Stato sono invece tenuto ad uniformarsi alle norme amministrative e contabili che disciplinano la esecuzione dei lavori di conto dell'Amministrazione stessa.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva