Art. 83

[1]Il collaudo delle costruzioni di cui all'art. 82 deve essere compiuto entro mesi sei dalla nomina del collaudatore, salvo che, per giustificati motivi e su istanza del collaudatore, il Ministero dei lavori pubblici accordi proroga di termini.

[2]Il collaudatore inadempiente puo' essere esonerato dall'incarico conservando solo il diritto al rimborso delle spese incontrate per le operazioni eseguite.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art83 · fonte su Normattiva