Art. 86
Le decisioni dei Collegi arbitrali sulle controversie insorte fra ente costruttore od impresa non impegnano il Ministero dei lavori pubblici. Conseguentemente i maggiori oneri che fossero per derivare all'ente per effetto delle decisioni stesse, non possono gravare sui mutui e contributi concessi a meno che non intervenga autorizzazione del Ministro il quale, con provvedimento insindacabile, puo' rifiutarla.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva