Art. 87
Qualora i lavori siano dichiarati in tutto od in parte incollaudabili, oltre l'applicazione delle detrazioni ordinate dal collaudatore, puo' essere disposta dal Ministero dei lavori pubblici, in conformita' delle norme del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, la esecuzione d'ufficio delle opere ritenute indispensabili, salvo le risultanze di un eventuale giudizio di responsabilita', a carico della impresa.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva