Art. 99
Conservano il diritto all'assegnazione dell'alloggio gli impiegati civili e militari i quali, dopo aver conseguito valida prenotazione, siano passati, in virtu' di speciali disposizioni legislative o regolamentari, alla dipendenza di enti autonomi, enti parasta-statali, amministrazioni comunali e provinciali e societa' concessionarie di pubblici servizi, purche' all'atto dell'assegnazione siano in possesso degli altri requisiti.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva