Art. 1

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[1]TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

[2]Art. 1. Imprese ed enti soggetti alle disposizioni del testo unico

[3]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 1 (1° e 2° comma). Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, conv. nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 1.

[4]Sono soggette al presente testo unico tutte le imprese nazionali ed estere, comunque costituite, che esercitano:

  • a)l'industria delle assicurazioni in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma,
  • b)l'industria delle riassicurazioni;
  • c)le operazioni di capitalizzazione. E' anche soggetto al presente testo unico l'Istituto nazionale delle assicurazioni costituito ai sensi della legge 4 aprile 1912, n. 305. Sono altresi' soggetti al presente testo unico gli enti, comunque denominati e costituiti, che hanno per oggetto l'assicurazione di capitali o rendite sulla vita dei propri soci o associati, ovvero operazioni di capitalizzazione, nonche' gli enti di gestione fiduciaria.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 19 maggio 1995 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art1 · fonte su Normattiva