Art. 10
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[1]Competenza del consiglio di amministrazione
[3]Il consiglio di amministrazione delibera: 1° sulle proposte di modifica dello statuto; 2° sulla istituzione di sedi, uffici ed agenzie; 3° sugli schemi di tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui relativi tipi di polizze; 4° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione; 5° sulla cessione di portafoglio di assicurazione, sui trattati di riassicurazione e su altri eventuali accordi con imprese di assicurazione; 6° sui regolamenti interni di amministrazione e sui capitolati delle agenzie; 7° sulla gestione e l'impiego dei fondi; 8° sulle eventuali norme per la partecipazione agli utili degli assicurati e di enti produttori; 9° sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia; 10° sui bilanci; 11° sulla ripartizione della compartecipazione del personale agli utili netti; 12° su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda. Il consiglio di amministrazione determina le competenze del presidente e del direttore generale, nomina e rimuove il personale e stabilisce le condizioni dei relativi contratti di impiego. Le deliberazioni di cui ai numeri 1° e 3° sono approvate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva