Art. 100
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[1]Adempimenti e sanzioni a carico dell'assicuratore distraente
[2]Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 10
[3]Entro un anno dalla data di scadenza del primo premio rimasto insoluto, l'impresa o ente ai cui danni e' avvenuta la distrazione puo' esigere che l'impresa o ente distraente si adoperi affinche' l'assicurazione distratta rimanga in vigore, utilizzando a tale scopo il premio o i premi da esso incassati. Qualora l'assicurato non consenta alla stipulazione o alla continuazione dell'assicurazione presso l'impresa o ente che ha subito la distrazione, e' applicabile alla impresa o ente che ha compiuto la distrazione stessa una pena pecuniaria non interiore all'importo del premio del primo anno da costui incassato per il capitale assicurato distratto, al netto della quota ceduta all'Istituto nazionale delle assicurazioni nei casi di cessione legale.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 19 maggio 1995 · versione 0 su Normattiva