Art. 101
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Divieto di stipulare contratti con effetto differito
[2]Legge 27 gennaio 1941, n. 286, art. 1.
[3]Alle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica e' fatto divieto di stipulare contratti o modificazioni di questi, mediante appendici di polizze, diretti ad assicurare, con effetto differito e per gli stessi rischi, le cose che gia' formano oggetto di una assicurazione in corso, a meno che la stipulazione non avvenga nell'ultimo anno di durata del contratto in vigore. Sono compresi in tale divieto anche i contratti di assicurazione che, indipendentemente dall'esistenza di altra polizza in corso per gli stessi rischi e per le stesse cose differiscano la propria efficacia ad oltre lui anno dalla loro stipulazione.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva