Art. 101

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[1]Divieto di stipulare contratti con effetto differito

[2]Legge 27 gennaio 1941, n. 286, art. 1.

[3]Alle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica e' fatto divieto di stipulare contratti o modificazioni di questi, mediante appendici di polizze, diretti ad assicurare, con effetto differito e per gli stessi rischi, le cose che gia' formano oggetto di una assicurazione in corso, a meno che la stipulazione non avvenga nell'ultimo anno di durata del contratto in vigore. Sono compresi in tale divieto anche i contratti di assicurazione che, indipendentemente dall'esistenza di altra polizza in corso per gli stessi rischi e per le stesse cose differiscano la propria efficacia ad oltre lui anno dalla loro stipulazione.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art101 · fonte su Normattiva