Art. 102

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[1]Divieto agli assicurati di impegni di futura assicurazione per gli stessi rischi e per le stesse cose.

[2]Legge 27 gennaio 1941, n. 286, art. 2

[3]Il divieto di cui al precedente articolo si estende anche agli atti con i quali gli assicurati, che al momento della dichiarazione sono vincolati presso un'impresa per un periodo piu' lungo di un anno, si impegnino a stipulare o a rinnovare, in tutto o in parte, l'assicurazione per gli stessi rischi e per le stesse cose, dopo la scadenza del contratto in corso.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art102 · fonte su Normattiva