Art. 103
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[1]Autorizzazione a stipulare contratti con effetto differito
[2]Legge 27 gennaio 1941, n. 286, art. 3 (1° comma)
[3]Il Ministero dell'industria e del commercio ha facolta' di dare preventivamente speciali autorizzazioni a stipulare contratti o ad assumere impegni unilaterali con effetto differito di oltre un anno quando ricorrano particolari circostanze che giustifichino, a giudizio insindacabile dello stesso Ministero, una deroga ai divieti sanciti negli articoli precedenti.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva