Art. 104

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[1]Nullita' degli atti in contrasto con i divieti

[2]Legge 27 gennaio 1941, n. 286, art. 4

[3]Le proposte, i contratti e ogni dichiarazione in contrasto con i divieti di cui agli articoli precedenti sono nulli. La nullita' si estende anche alle disdette delle polizze date dagli assicurati, in dipendenza dei contratti o delle dichiarazioni precedentemente indicati, sempre che la disdetta pervenga all'impresa di assicurazione anteriormente all'ultimo anno di durata del contratto in corso.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art104 · fonte su Normattiva